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Statuto

Approvato dall'Assemblea dei soci, l'8 settembre 2004.

Art 1 - Art 2 - Art 3 - Art 4 - Art 5 - Art 6 - Art 7 - Art 8 - Art 9

Art 10 - Art 11 - Art 12 - Art 13 - Art 14 - Art 15 - Art 16 - Art 17

Art 1 (Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: GIOVANE EUROPA con sede in piazza Aldo Moro 27 in Villatora di Saonara (Provincia di Padova). Nell’ambito della stessa Provincia di Padova potrà il Consiglio Direttivo, con semplice delibera, trasferire la sede legale.

 

Art 2 (Scopi)

1. L’associazione è autonoma dai partiti, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L’Associazione intende promuovere i fondamenti dell’ etica e della morale, la pace, il lavoro, la democrazia, la sicurezza, lo sport, la cooperazione internazionale, la solidarietà, la difesa della natura, dell’ambiente terrestre e marino, delle acque interne, delle coste, dei fondali e del patrimonio artistico e monumentale, la promozione della cultura e dell’arte, della musica, i rapporti con gli europei emigrati nel mondo. In particolare vuole favorire i processi di integrazione politica ed economica dei popoli europei, la verifica della loro competitività nell’internazionalizzazione dei mercati, combattendo fenomeni di disaffezione, di diffidenza o di indifferenza verso lo sviluppo dell'Unione Europea, cogliendo tutte le opportunità per partecipare a quella inarrestabile integrazione politica ed economica che connoterà i prossimi decenni l’Europa. Si proporrà tale impegno mediante indagini esplorative in tutto il mondo, convegni, azioni di informazione, divulgazione, sensibilizzazione, promozione di attività, progetti e ricerche, e con la diffusione delle esperienze storiche e costituzionali delle varie Nazioni europee.

4. L 'Associazione potrà organizzare inchieste, convegni, corsi e centri di studio, pubblicare riviste e libri, promuovere contatti con gli organi legislativi europei, governativi, nazionali, internazionali, regionali, enti locali e simili, per la trattazione di questioni legislative, tecniche, economiche, burocratiche e simili;

5. L 'Associazione potrà fornire un sostegno culturale, secondo una visione cristiana, al processo di sviluppo democratico e sociale dei Paesi dell'Europa Centro-Orientale.

6. L 'Associazione potrà promuovere relazioni internazionali e iniziative di politica europea e internazionale; cooperando con altre Associazioni, Organizzazioni sociali e culturali nazionali ed internazionali con lo scopo di favorire l'espansione e il rafforzamento della libertà e della democrazia nel mondo ed in particolare i processi di sviluppo democratico in Europa Orientale ed in America Latina.

7. L 'Associazione potrà curare iniziative sociali, culturali, di protezione civile, di prevenzione sanitaria, professionali, mutualistica, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi, associazioni ed enti idonei europei e non.

8. L 'Associazione potrà realizzare una biblioteca specializzata sui temi della politica europea ed estera.

9. L 'Associazione potrà realizzare sezioni in qualunque luogo previa redazione di un regolamento interno sottoposto a votazione dell’Assemblea dei Soci

 

Art 3 (Soci)

1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che, oltre a condividere gli scopi e accettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, saranno accettati dal Consiglio Direttivo.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare l’eventuale quota associativa stabilita annualmente e preventivamente dal Consiglio Direttivo.

3. L’Associazione si compone di soci onorari e soci ordinari. Possono far parte della Associazione cittadini italiani e stranieri (anche se minorenni), associazioni e gruppi, enti pubblici e privati. L’aspirante socio minorenne dovrà allegare l’autorizzazione scritta di chi detiene la patria potestà   (i soci minorenni non possono votare il bilancio, né ricoprire cariche sociali).

4.  La quota associativa è intrasmissibile.

 

Art 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata in rispetto dei precedenti accordi fra il Consiglio Direttivo e i soci stessi.

3. I soci devono versare nei termini l’eventuale quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

 

Art 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta  al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le

giustificazioni dell’interessato.

 

Art 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell’associazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio direttivo;

- Presidente;

- Collegio dei Revisori dei Conti ;

- Collegio dei Probiviri

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Art 7 (Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (lettera semplice o e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno metà dei soci o quando il Consiglio direttivo o il Presidente lo ritiene necessario.

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto (escluso il trasferimento della sede legale nell’ambito della stessa Provincia di Padova) e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

5. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente più anziano; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

6. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione (eventuale). I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio direttivo.

 

Art 8 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

- approvare l’eventuale regolamento interno;

- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

Art 9 (Validità Assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della maggioranza dei soci.

5. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

 

Art 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

 

Art 11 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri: tre o cinque, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo. Elegge il Presidente. Esso procede pure alla nomina di un Segretario, di incaricati, di dipendenti ed impiegati determinandone la remunerazione e propone all’Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

4. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e più Vicepresidenti, ove a tali nomine non abbia già provveduto l’Assemblea dei soci.

5. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione.

6. I membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti ed del Collegio dei Probiviri devono essere scelti fra i soci; le liste comprendenti i nomi degli eventuali candidati a membro del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti ed del Collegio dei Probiviri devono essere presentate al Presidente uscente entro il decimo giorno antecedente la convocazione dell'assemblea, sottoscritte da almeno 3/10 dei soci aventi diritto al voto, corredate dall'accettazione dei candidati ed autenticate, in quanto alla firma dei soci proponenti e dei candidati, dal Presidente. Un socio non può sottoscrivere più di una lista. Ogni singola lista dovrà comunque contenere non meno di tre candidati alla carica di membro del Consiglio. Non pervenendo entro il termine di cui sopra alcuna lista si provvederà a porre in votazione la sola lista predisposta dal Consiglio direttivo il quale potrà in ogni caso aggiungere ai nominativi dei membri uscenti proposti dal Consiglio stesso che accettano la candidatura, anche degli altri candidati fino ad un massimo complessivo di sei per la carica di membro del Consiglio in esenzione delle formalità di cui sopra.

7. Il Consiglio direttivo potrà trasferire la sede legale purché nell’ambito dello stesso territorio provinciale.

 

Art 12 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

Art 13 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

- quote associative (eventuali) e contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni e da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

Art 14 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo dev’essere approvato nell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

 

Art 16 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

Art 17 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.